Legge Regionale 4 marzo 2019 , n. 5

Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

(BURL n. 10, suppl. del 08 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-03-04;5

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, Capo II bis';
b) alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e Capo II bis';
c) dopo il Capo II del Titolo V è inserito il seguente:
'CAPO II BIS
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' STORICHE E DI TRADIZIONE

Art. 148 bis
(Finalità e definizione)
1. Il presente capo intende valorizzare le attività che, grazie all'impegno nel tempo, alle capacità organizzative, di passaggio generazionale e di adattamento a nuovi stili e consumi, contribuiscono allo sviluppo e alla identità dell'economia locale e regionale, nonché alla promozione e al miglioramento del tessuto urbano. Al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio lombardo, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni e le Camere di Commercio, le attività storiche e di tradizione.
2. Sono considerate attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale. Sono categorie di tale patrimonio:
a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;
b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici.

3. Ai fini del comma 2, il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta senza interruzione di continuità per un periodo non inferiore a quaranta anni.

Art. 148 ter
(Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione ed elenco regionale)
1. La Giunta regionale:
a) individua i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione;
b) stabilisce le modalità e le procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione segnalate dalle Camere di Commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori;
c) istituisce l'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione e definisce criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.

2. La direzione generale competente procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1.
3. E' fatta salva l'iscrizione delle imprese già riconosciute storiche ed inserite nel registro regionale di cui alla precedente disciplina purché le stesse abbiano mantenuto i requisiti richiesti.

Art. 148 quater
(Misure di sostegno)
1. La Regione promuove interventi a favore delle attività storiche e di tradizione diretti a:
a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani;
b) favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa;
c) difendere e sostenere il patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria;
d) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica;
e) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un'ottica di integrazione tra storicità e modernità;
f) accrescere l'attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;
g) favorire, sostenere e valorizzare la promozione e l'utilizzo di prodotti agroalimentari di provenienza regionale.

2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
a) concede contributi anche a fondo perduto ai titolari delle attività storiche e di tradizione iscritte nell'elenco di cui all'articolo 148 ter;
b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
d) promuove accordi con i comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell'artigianato, per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nell'elenco di cui all'articolo 148 ter;
e) determina criteri di premialità nell'ambito dei bandi regionali relativi all'innovazione, valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio;
f) promuove nei circuiti turistici l'elenco delle attività storiche e di tradizione di cui all'articolo 148 bis suddivise per aree territoriali;
g) promuove forme di accompagnamento e percorsi formativi rivolti sia ai dipendenti che ai titolari che rafforzino il mantenimento della cultura e dell'identità dell'attività delle imprese storiche e di tradizione del territorio lombardo, nonché forme di associazionismo tra imprese storiche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, in relazione alle misure di cui al comma 2, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
4. Al fine di tutelare la tradizione storico-culturale del territorio lombardo, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle attività storiche e di tradizione, i comuni individuano specifiche premialità per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali sulla base degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'), sentite le rappresentanze degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell'artigianato.
5. Le attività che hanno ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi del presente articolo sono vincolate per almeno tre anni al mantenimento della destinazione d'uso dei locali, dell'insegna e della selezione tipologica della merceologia offerta.

Art. 148 quinquies
(Revoche)
1. E' disposta la revoca del riconoscimento di attività storica e di tradizione e la contestuale cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 148 ter:
a) qualora si verifichi un'alterazione delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
b) in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o di modifica di destinazione d'uso dei locali.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell'attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell'articolo 148 quater è, altresì, disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.';
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 150 dopo la parola 'locali,' sono inserite le seguenti: 'della presenza di unità locali sedi di attività storiche e di tradizione riconosciute ai sensi dell'articolo 148 ter,';
e) dopo il comma 3 ter dell'articolo 156 sono aggiunti i seguenti commi:
'3 quater. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 1 e della lettera g) del comma 2 dell'articolo 148 quater, quantificate in € 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - Titolo 1 'Spese correnti' rispettivamente per € 130.000,00 al programma 1 'Industria e PMI e artigianato' e per € 130.000,00 al programma 2 'Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori'; la missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - Titolo 1 'Spese correnti' è inoltre incrementata rispettivamente per € 20.000,00 al programma 1 'Industria e PMI e artigianato' e per € 20.000,00 al programma 2 'Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori' tramite corrispondente riduzione per ciascun anno del triennio di € 40.000,00 della missione 20 'Fondi di riserva', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

3 quinquies. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno previste alla lettera g) del comma 1 e alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 148 quater si provvede, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate rispettivamente alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' e alla missione 07 'Turismo', programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

3 sexies. Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 148 quater, quantificate per l'anno 2021 in complessivi € 2.500.000,00, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' rispettivamente per € 1.000.000,00 al programma 1 'Industria e PMI e artigianato' e per € 1.000.000,00 al programma 2 'Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori'; la missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' è inoltre incrementata rispettivamente per € 250.000,00 al programma 1 'Industria e PMI e artigianato' e per € 250.000,00 al programma 2 'Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori' tramite corrispondente riduzione per l'anno 2021 di € 500.000,00 della missione 20 'Fondi di riserva', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

3 septies. Per gli esercizi successivi al 2021, all'autorizzazione delle spese della presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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