Legge Regionale
3 aprile 2019
, n. 7
Norme sul rafforzamento del governo del sistema sociosanitario lombardo
(BURL n. 15, suppl. del 05 Aprile 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-04-05;7
Art. 2
(Assegnazione temporanea di personale dirigenziale)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 2 bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), la Giunta regionale può individuare, previo avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità e nel numero massimo di tre unità, i profili professionali appartenenti all'area della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria necessari alla realizzazione di progetti o allo svolgimento di specifiche attività, da acquisire presso gli enti sanitari di cui all'Allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme delle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - collegato 2007).
2. L'assegnazione temporanea del personale selezionato secondo la modalità di cui al comma 1è disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore competente in materia di organizzazione e personale, sulla base di un'istruttoria svolta dal direttore competente in materia sanitaria e sociosanitaria.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività del personale distaccato e la durata del periodo di distacco sono definite mediante convenzione stipulata fra la Giunta regionale e l'ente sanitario.
4. Al personale distaccato può essere assicurato il trattamento economico parametrato a quello erogato ai titolari di incarichi di cui all'articolo 29, comma 6, della l.r. 20/2008, da graduarsi in relazione alla complessità dei progetti o ambiti di attività e responsabilità assegnati. I relativi oneri sono da imputare a carico delle risorse del fondo sanitario regionale, ferma restando l'invarianza complessiva della spesa relativa alla dirigenza del sistema sanitario regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia