Legge Regionale
6 giugno 2019
, n. 9
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019
(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9
Art. 9
(Adesione alla definizione agevolata delle entrate regionali)
1. In attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), i contribuenti possono presentare all'amministrazione regionale istanza di adesione alla definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione notificati a partire dal 1 gennaio 2000 ed entro il 31 dicembre 2017, senza incorrere nel pagamento di sanzioni.
2. Dalla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della medesima istanza.
3. Il concessionario della riscossione coattiva di cui all'articolo 92, comma 1 ter, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), relativamente ai debiti per i quali è stata presentata l'istanza di adesione alla definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della medesima istanza, e non può concludere le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che, alla medesima data, non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, che non sia stata presentata istanza di assegnazione o che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia