Legge Regionale
6 giugno 2019
, n. 9
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019
(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9
Art. 10
(Modifiche alla l.r. 20/2003)
1. Alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 9, sono aggiunte, in fine, le parole: 'e nuovi media.';
b) dopo l'articolo 9è aggiunto il seguente:
'Art. 9 bis
(Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale)
1. Il CORECOM contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.
2. Al fine del più efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, è istituito presso il CORECOM un Osservatorio. L'Osservatorio ha finalità di ricerca su temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.
3. Il CORECOM può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le università lombarde per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il CORECOM può utilizzare le risorse trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.
5. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il CORECOM tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.';
(Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale)
1. Il CORECOM contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.
2. Al fine del più efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, è istituito presso il CORECOM un Osservatorio. L'Osservatorio ha finalità di ricerca su temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.
3. Il CORECOM può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le università lombarde per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il CORECOM può utilizzare le risorse trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.
5. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il CORECOM tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.';
c) al comma 2 dell'articolo 15, le parole 'sono iscritte nel bilancio regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale';
d) dopo il comma 2 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato sono escluse dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2007) qualora interamente finanziate dalle risorse assegnate e trasferite di cui al comma 2, ove sussistano le seguenti condizioni:
2 ter. Sono altresì escluse dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o dal contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, comprese le risorse destinate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, come disciplinato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate, ove sussistano le seguenti condizioni:
2 quater. In presenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 bis le risorse assegnate e trasferite per l'esercizio delle funzioni delegate possono essere utilizzate per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità, indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, e altre indennità) del personale del Consiglio regionale e, ancorché distaccato presso il CORECOM, della Giunta regionale adibito esclusivamente all'esercizio delle funzioni delegate per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto.
2 quinquies. L'Ufficio di presidenza, nel determinare le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 12, assume determinazioni anche in merito alle risorse finanziarie assegnate al Consiglio regionale per le funzioni delegate di cui all'articolo 10 da utilizzare per le specifiche finalità previste ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 bis. Nel bilancio finanziario gestionale sono conseguentemente individuati specifici stanziamenti per le fattispecie di spesa interamente finanziate con le risorse trasferite al Consiglio regionale per funzioni delegate di cui all'articolo 10.';
a) assenza di ulteriori oneri per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato a carico del bilancio del Consiglio regionale, posto che la copertura dell'intera spesa deve essere garantita dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;
c) durata dei contratti strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione.
2 ter. Sono altresì escluse dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o dal contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, comprese le risorse destinate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, come disciplinato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate, ove sussistano le seguenti condizioni:
a) le spese sostenute per le singole fattispecie previste dal d.l. 78/2010 o dal d.lgs. 75/2017, comprese le risorse destinate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, devono essere totalmente coperte dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;
b) i fondi a valere sulle risorse assegnate e trasferite devono mantenere l'originario vincolo di destinazione;
c) devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio.
2 quater. In presenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 bis le risorse assegnate e trasferite per l'esercizio delle funzioni delegate possono essere utilizzate per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità, indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, e altre indennità) del personale del Consiglio regionale e, ancorché distaccato presso il CORECOM, della Giunta regionale adibito esclusivamente all'esercizio delle funzioni delegate per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto.
2 quinquies. L'Ufficio di presidenza, nel determinare le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 12, assume determinazioni anche in merito alle risorse finanziarie assegnate al Consiglio regionale per le funzioni delegate di cui all'articolo 10 da utilizzare per le specifiche finalità previste ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 bis. Nel bilancio finanziario gestionale sono conseguentemente individuati specifici stanziamenti per le fattispecie di spesa interamente finanziate con le risorse trasferite al Consiglio regionale per funzioni delegate di cui all'articolo 10.';
e) al comma 1 dell'articolo 18, le parole 'per l'esercizio finanziario 2018 e successivi' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'esercizio finanziario 2019 e successivi, nonché con le risorse assegnate dall'Autorità e dagli altri soggetti di cui all'articolo 10 iscritte nel bilancio del Consiglio regionale'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia