Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 15
(Modifiche agli artt. 24 e 34 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, le parole 'per il lavoro nei campi e per le attività di stalla' sono sostituite dalle seguenti: 'per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento';
b) la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 24 è soppressa;
c) la lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 24 è soppressa;
d) il comma 5 bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
'5 bis. La Regione assicura alle imprese agricole ubicate nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nell'ambito della programmazione comunitaria e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, un sostegno finalizzato alla realizzazione di investimenti strutturali e all'acquisto di dotazioni tecniche aziendali, nonché all'acquisizione di servizi di consulenza in forma di finanziamenti a favore dei soggetti erogatori dei medesimi servizi.';
e) al comma 5 ter dell'articolo 24, le parole 'e le modalità di qualificazione dei soggetti che forniscono i servizi di cui al comma 5 bis' sono sostituite dalle seguenti: 'per le quali può essere concesso il sostegno finanziario';
f) dopo la lettera v) del comma 1 dell'articolo 34 è inserita la seguente:
'v bis) le competenze in materia di funghi epigei ed ipogei;'.
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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