Legge Regionale
6 giugno 2019
, n. 9
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019
(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9
Art. 17
(Modifiche agli artt. 42, 47 e 50 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 42, le parole 'nella variante' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'aggiornamento';
b) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 47, le parole 'e le loro varianti' sono sostituite dalle seguenti: 'e i loro aggiornamenti, entrambi redatti nel rispetto dei criteri di cui al comma 7,';
c) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: 'I soli aggiornamenti a contenuto vincolato sono approvati dagli enti di cui al comma 2, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei criteri di cui al comma 7, e comunicati alla provincia territorialmente competente e alla Regione.';
d) al comma 6 dell'articolo 47, le parole 'e le relative varianti' sono sostituite dalle seguenti: 'e i loro aggiornamenti';
e) il primo periodo del comma 6 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente: 'I piani di assestamento e i piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali. Per i piani di assestamento e di indirizzo forestale non approvati dalla Regione, la deroga è consentita previo parere obbligatorio e vincolante della Regione stessa. I modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale recano disposizioni tecniche sulla base dei tipi forestali e delle funzioni svolte dai boschi e vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia