Legge Regionale
6 giugno 2019
, n. 9
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019
(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9
Art. 29
(Modifica all’art. 6 della l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(31)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 6 inserito il seguente:
'1 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), per i procedimenti amministrativi relativi a materie di competenza regionale e inerenti alle attività di cui al comma 1, il soggetto interessato può chiedere all'amministrazione procedente di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari alla eventuale presentazione formale dell'istanza, della SCIA o della comunicazione riguardo, in particolare, alla conformità della stessa con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa commerciale, ambientale, paesaggistica, culturale ed igienico-sanitaria applicabile. L'amministrazione procedente fornisce le indicazioni e i chiarimenti all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sulla istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, della SCIA o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente dall'amministrazione procedente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali e del sistema camerale, sono definite le modalità per il monitoraggio sull'attuazione di quanto previsto al presente comma.'.(32)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia