Legge Regionale
6 giugno 2019
, n. 9
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019
(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9
Art. 52
(Modifica all’art. 22 ter della l.r. 86/1983)
1. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 22 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(59), le parole 'Per i parchi classificati anche agricoli, di cui all'allegato A, escluso il Parco Agricolo Sud Milano,' sono sostituite dalle seguenti: 'Ad esclusione dei parchi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)), per i restanti parchi'.
2. La modifica all'articolo 22 ter della l.r. 86/1983, di cui al comma 1, si applica dal primo rinnovo dei consigli di gestione dei parchi interessati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di cui al precedente periodo gli statuti dei parchi interessati si intendono automaticamente adeguati, rispetto alla composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia