Legge Regionale
6 agosto 2019
, n. 15
Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15
Art. 8
(Introduzione del Capo I bis nel Titolo III della l.r. 10/2003)
1. Dopo il Capo I del Titolo III della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(5)è inserito il seguente:
'CAPO I bis
(Riscossione dei tributi regionali propri)
Art. 81 bis
(Modalità di riscossione dei tributi regionali propri)
1. Ove non diversamente disposto e a esclusione dei tributi gestiti in convenzione con l'Agenzia delle entrate, i tributi regionali propri di cui al CAPO I possono essere riscossi mediante domiciliazione bancaria nel rispetto della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (Codice dell'amministrazione digitale). Il servizio a supporto della domiciliazione bancaria finalizzato alla riscossione delle somme riferite a posizioni tributarie domiciliate è svolto dal Tesoriere regionale nell'ambito dell'affidamento del servizio di Tesoreria.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità attuative del comma 1 anche con riferimento ai
singoli tributi e può prevedere, nei limiti della manovrabilità degli stessi, misure incentivanti
per la diffusione di forme di riscossione evolute e semplificate.'.
(Riscossione dei tributi regionali propri)
Art. 81 bis
(Modalità di riscossione dei tributi regionali propri)
1. Ove non diversamente disposto e a esclusione dei tributi gestiti in convenzione con l'Agenzia delle entrate, i tributi regionali propri di cui al CAPO I possono essere riscossi mediante domiciliazione bancaria nel rispetto della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (Codice dell'amministrazione digitale). Il servizio a supporto della domiciliazione bancaria finalizzato alla riscossione delle somme riferite a posizioni tributarie domiciliate è svolto dal Tesoriere regionale nell'ambito dell'affidamento del servizio di Tesoreria.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità attuative del comma 1 anche con riferimento ai
singoli tributi e può prevedere, nei limiti della manovrabilità degli stessi, misure incentivanti
per la diffusione di forme di riscossione evolute e semplificate.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia