Legge Regionale 6 agosto 2019 , n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15

Art. 14
(Modifiche all’art. 34 della l.r. 27/2015 e conseguenti modifiche all’art. 11 e agli allegati F e G del r.r. 7/2016)
1. All'articolo 34 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', preferibilmente dotati di aerazione naturale';
b) dopo il comma 2è inserito il seguente:
'2 bis. I rifugi alpinistici con apertura non continuativa possono essere dotati, compatibilmente con la quota di ubicazione e con le condizioni ambientali, di un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto e accessibile dall'esterno.';
c) al comma 3, dopo le parole 'sensoriale e intellettiva' sono inserite le seguenti: 'incluse quelle afferenti alla distinzione tra rifugi di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione e rifugi esistenti anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale,'.
2. Al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo')(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 11è aggiunto il seguente periodo:
'Per quanto attiene ai requisiti di accessibilità ai disabili, la disposizione di cui al primo periodo si applica ai soli rifugi escursionistici esistenti sottoposti a ristrutturazione, fermo restando per i rifugi escursionistici non sottoposti a ristrutturazione l'obbligo di apportare tutti gli accorgimenti che possano migliorarne la fruibilità.';
b) nell'allegato F la riga contenente le parole 'I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento' è soppressa;
c) agli allegati F e G, nella riga contenente le parole 'aerazione naturale o meccanica permanente' la parola 'permanente' è sostituita dalla seguente: 'adeguata'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia al r.r. 5 agosto 2016, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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