Legge Regionale 6 agosto 2019 , n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15

Art. 20
(Modifiche all’art. 25 della l.r. 12/2005)
1. All'articolo 25 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Norme transitorie e finali)';
b) dopo il comma 8 nonies sono aggiunti i seguenti:
'8 decies. Ferma restando l'applicazione nei confini stradali di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), al fine di evitare pregiudizi all'esercizio dell'attività agricola e alla tutela di ambiti territoriali caratterizzati da vulnerabilità ambientale e idrogeologica, nelle aree destinate all'agricoltura e in quelle non soggette a trasformazione urbanistica, individuate dal piano delle regole di cui agli articoli 10 e 10 bis, non è consentita la sosta di caravan e di autocaravan per un periodo di tempo superiore a ventiquattro ore. Tale divieto non si applica ai caravan ed autocaravan adibiti ad usi agrosilvopastorali e in occasione di sagre, fiere, altri eventi o manifestazioni di carattere temporaneo per i quali gli organizzatori siano in possesso dei relativi titoli legittimanti.
8 undecies. L'inosservanza del divieto di cui al comma 8 decies comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 500,00 e l'obbligo di sgombero del veicolo e di ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza, è disposta la rimozione forzata, con oneri a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.'.
NOTE:
16. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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