Legge Regionale
6 agosto 2019
, n. 15
Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15
Art. 22
(Modifiche all’art. 3 della l.r. 22/2018 e all’art. 13 della l.r. 24/2006)
1. Alla legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)(18)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 3è aggiunto il seguente:
'3 bis. Per lo svolgimento delle attività di tutela in sede amministrativa e giudiziaria necessaria all'esercizio della funzione di cui al comma 1, lett. A), d) e h), il Garante può trattare anche le categorie di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; è, a tal fine, consentita la loro raccolta, nonché la loro elaborazione, cancellazione, registrazione, organizzazione e conservazione presso gli uffici preposti al supporto del Garante. I dati personali di cui al periodo precedente possono essere comunicati alle competenti strutture regionali per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati e alle autorità competenti a ricevere le segnalazioni dal Garante, nel rispetto delle misure previste dalle relative disposizioni normative di riferimento per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. La diffusione di dati è ammessa solamente in forma statistica. Il Garante e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori modalità di trattamento dei dati personali necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate al Garante, nonché ulteriori misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato possono essere definite con regolamento ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 1, del decreto legislativo 196/2003.'.
2. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(19)è apportata la seguente modifica:
a) il terzo periodo del comma 6 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivante anche dall'utilizzo di nuove tecnologie.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia