Legge Regionale 6 agosto 2019 , n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15

Art. 22
1. Alla legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)(18)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 3è aggiunto il seguente:
'3 bis. Per lo svolgimento delle attività di tutela in sede amministrativa e giudiziaria necessaria all'esercizio della funzione di cui al comma 1, lett. A), d) e h), il Garante può trattare anche le categorie di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; è, a tal fine, consentita la loro raccolta, nonché la loro elaborazione, cancellazione, registrazione, organizzazione e conservazione presso gli uffici preposti al supporto del Garante. I dati personali di cui al periodo precedente possono essere comunicati alle competenti strutture regionali per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati e alle autorità competenti a ricevere le segnalazioni dal Garante, nel rispetto delle misure previste dalle relative disposizioni normative di riferimento per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. La diffusione di dati è ammessa solamente in forma statistica. Il Garante e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori modalità di trattamento dei dati personali necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate al Garante, nonché ulteriori misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato possono essere definite con regolamento ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 1, del decreto legislativo 196/2003.'.
2. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(19)è apportata la seguente modifica:
a) il terzo periodo del comma 6 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivante anche dall'utilizzo di nuove tecnologie.'.
NOTE:
18. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 2018, n. 22 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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