Legge Regionale
10 dicembre 2019
, n. 21
Seconda legge di semplificazione 2019
(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;21
Art. 8
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/2014 e norma di salvaguardia degli effetti prodotti)
1. All'articolo 13 della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
c) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale individua, nell'ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo). L'individuazione avviene su proposta delle comunità montane, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia.';
d) al comma 3, le parole 'aree di cui al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'aree sciabili attrezzate';
2. Sono fatte salve le aree sciabili delimitate dalla Giunta regionale, nonché le aree sciabili attrezzate individuate dalla stessa Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della l.r. 26/2014 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in base alle disposizioni richiamate nel primo periodo.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia