Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020
(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23
Art. 1
(Disposizioni in materia di personale delle province e della Città metropolitana di Milano impiegato per l'esercizio di funzioni confermate in capo alle stesse)
1. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni amministrative confermate, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in capo alle province e alla Città metropolitana di Milano in base alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano e non è considerato ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Diposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015)).
2. Nei limiti dei contingenti di personale indicati alla data del 31 ottobre 2015 nell'allegato A dell''Intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015', sottoscritta il 15 dicembre 2015, per l'esercizio delle funzioni confermate, le province e la Città metropolitana di Milano possono procedere alle assunzioni di personale necessario all'adeguato esercizio delle funzioni stesse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia