Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020
(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23
Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 20 ter della l.r. 19/2008)
1. L'articolo 20 ter della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombardi e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)è sostituito dal seguente:
'Art. 20 ter (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è aggiornata, per ogni annualità, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all'articolo 4 dell'intesa di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020.'.
1. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è aggiornata, per ogni annualità, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all'articolo 4 dell'intesa di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia