Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020
(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23
Art. 11
(Modifiche all'art. 26 della l.r. 31/2008, inserimento dell'art. 55 bis e norma finanziaria)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole 'tutela del paesaggio e dell'ambiente' sono inserite le seguenti: 'alla divulgazione didattica';
b) dopo il punto 6) del comma 3 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
'6 bis) gli interventi di realizzazione e di manutenzione di boschi didattici di cui all'articolo 55 bis, comprese le necessarie dotazioni didattiche e logistiche';
c) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:
'Art. 55 bis
(Boschi didattici)
1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla realizzazione e al mantenimento di boschi didattici. Ai fini della presente legge, per boschi didattici si intendono superfici di cui all'articolo 42 attrezzate per illustrare le funzioni svolte dal bosco, nonché l'utilità e la sostenibilità delle attività selvicolturali e di altre attività finalizzate a preservare e valorizzare le risorse boschive. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici.
2. Per la promozione e il sostegno degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 25.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti'. Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
(Boschi didattici)
1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla realizzazione e al mantenimento di boschi didattici. Ai fini della presente legge, per boschi didattici si intendono superfici di cui all'articolo 42 attrezzate per illustrare le funzioni svolte dal bosco, nonché l'utilità e la sostenibilità delle attività selvicolturali e di altre attività finalizzate a preservare e valorizzare le risorse boschive. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici.
2. Per la promozione e il sostegno degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 25.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti'. Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia