Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020
(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23
Art. 12
(Modifica all'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e inserimento dell'art. 179 bis - introduzione della diffida amministrativa)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo l'articolo 179 è inserito il seguente:
'Art. 179 bis
(Diffida amministrativa)
1. Nei soli casi di violazioni sanabili espressamente previsti dal comma 4 le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell'invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata.
2. La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale.
3. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per una fattispecie già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
4. Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni:
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020', la Giunta regionale fornisce indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e alle modalità di controllo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5.'.
(Diffida amministrativa)
1. Nei soli casi di violazioni sanabili espressamente previsti dal comma 4 le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell'invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata.
2. La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale.
3. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per una fattispecie già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
4. Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni:
c) articolo 162, comma 13, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 157, comma 1, lettere h) e i);
d) articolo 162, comma 17, limitatamente all'inosservanza dei requisiti e degli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020', la Giunta regionale fornisce indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e alle modalità di controllo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia