Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 15
(Modifica all’art. 2 della l.r. 23/2015 e norma finanziaria)
1. Al primo periodo del comma 16 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità))(12)è apportata la seguente modifica:
a) la parola 'due' è sostituita dalla seguente: 'cinque'.
2. Alla spesa derivante dalla proroga di cui al comma 1 quantificabile in euro 141.490,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022 si provvede con le risorse destinate alle spese di personale allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli esercizi finanziari successivi al 2022 detta spesa è autorizzata con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 11 agosto 2015, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi