Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 21
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(18)è inserito il seguente:
'3.1. In caso di subentro nella concessione di polizia idraulica per l’utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale, al nuovo titolare sono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, compreso l’onere di corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti, che il concessionario subentrante è tenuto a pagare contestualmente al primo versamento utile dei canoni di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, ai fini della corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti in relazione a subentri successivi all’entrata in vigore del presente comma, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020'.
NOTE:
18. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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