Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 24
(Ratifica dell''Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate')
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è ratificata l'intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate, di cui all'allegato 4 che costituisce parte integrante della presente legge, concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e sottoscritta dalle parti il 24 ottobre 2019.
2. L'intesa di cui al comma 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultimo atto di ratifica della stessa intesa da parte delle Regioni interessate. Da tale data cessa di avere efficacia la convenzione regolante i rapporti tra le Regioni di cui alla precedente intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1177 del 10 marzo 1999, fermi restando gli effetti prodotti o derivanti dall'applicazione della stessa convenzione.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'intesa di cui al comma 1, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo del comma 2.
4. Alla spesa per l'attuazione di quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, prevista in euro 2.100.000,00 per il 2019 e in euro 2.800.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022 si provvede con le risorse regionali di cui alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 03 'Trasporto per vie d'acqua' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale già stanziate per l'anno 2019 e autorizzate con legge di approvazione del bilancio di previsione del bilancio 2020-2022 per il triennio 2020-2022.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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