Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 27
(Modifiche agli articoli 15, 17, 64 e 67 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Agli enti e alle agenzie per il trasporto pubblico locale titolari degli affidamenti che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, la Regione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende, in tutto o in parte, l'erogazione dei trasferimenti destinati al sostegno degli oneri per il trasporto pubblico locale, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.';
b) al comma 8 dell’articolo 17 le parole “a copertura degli oneri derivanti dalle maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei” sono sostituite dalle seguenti: “a copertura dei maggiori oneri per”;
c) al comma 8 dell’articolo 17 dopo le parole “calamità naturali,” sono inserite le seguenti: “nel caso di eventi straordinari verificatisi in aree di difficile accessibilità dovuta alle caratteristiche morfologiche del territorio,”;
d) dopo il comma 11 dell’articolo 64 è aggiunto il seguente:
“11 bis. Alla data del 1° gennaio 2020 i commi 13 quinquies e 13 sexies dell’articolo 67 sono abrogati.”;
e) dopo il comma 13 quater dell'articolo 67 è inserito il seguente:
'13 quater 1. Sino all'avvio del servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento di cui all'articolo 60, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, le risorse di cui al comma 13 quater continuano a essere trasferite a titolo di contributo da Regione Lombardia alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell'ambito del riparto delle risorse disposto ai sensi dell'articolo 17.'.
NOTE:
21. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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