Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020
(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23
Art. 27
(Modifiche agli articoli 15, 17, 64 e 67 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Agli enti e alle agenzie per il trasporto pubblico locale titolari degli affidamenti che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, la Regione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende, in tutto o in parte, l'erogazione dei trasferimenti destinati al sostegno degli oneri per il trasporto pubblico locale, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.';
'3 bis. Agli enti e alle agenzie per il trasporto pubblico locale titolari degli affidamenti che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, la Regione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende, in tutto o in parte, l'erogazione dei trasferimenti destinati al sostegno degli oneri per il trasporto pubblico locale, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.';
b) al comma 8 dell’articolo 17 le parole “a copertura degli oneri derivanti dalle maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei” sono sostituite dalle seguenti: “a copertura dei maggiori oneri per”;
c) al comma 8 dell’articolo 17 dopo le parole “calamità naturali,” sono inserite le seguenti: “nel caso di eventi straordinari verificatisi in aree di difficile accessibilità dovuta alle caratteristiche morfologiche del territorio,”;
d) dopo il comma 11 dell’articolo 64 è aggiunto il seguente:
“11 bis. Alla data del 1° gennaio 2020 i commi 13 quinquies e 13 sexies dell’articolo 67 sono abrogati.”;
“11 bis. Alla data del 1° gennaio 2020 i commi 13 quinquies e 13 sexies dell’articolo 67 sono abrogati.”;
e) dopo il comma 13 quater dell'articolo 67 è inserito il seguente:
'13 quater 1. Sino all'avvio del servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento di cui all'articolo 60, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, le risorse di cui al comma 13 quater continuano a essere trasferite a titolo di contributo da Regione Lombardia alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell'ambito del riparto delle risorse disposto ai sensi dell'articolo 17.'.
'13 quater 1. Sino all'avvio del servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento di cui all'articolo 60, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, le risorse di cui al comma 13 quater continuano a essere trasferite a titolo di contributo da Regione Lombardia alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell'ambito del riparto delle risorse disposto ai sensi dell'articolo 17.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia