Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020
(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23
Art. 29
(Introduzione del Titolo V bis alla l.r. 9/2001 in tema di accesso dei veicoli alle ZTL)
1. Dopo il Titolo V della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(23)è inserito il seguente:
'TITOLO V BIS
REGISTRO REGIONALE PER L'ACCESSO DEI VEICOLI ALLE ZTL
Art. 17 bis
(Registro regionale per la gestione coordinata dell'accesso dei veicoli alle ZTL)
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei veicoli autorizzati, in base alla normativa statale, a transitare in tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite dai comuni lombardi, allo scopo di semplificare e uniformare le modalità di accesso alle ZTL dei suddetti veicoli, attraverso il coordinamento e lo scambio di informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali.
2. Il registro regionale raccoglie i dati relativi alle targhe dei veicoli di cui al comma 1 e quelli necessari per la gestione delle suddette targhe, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati, dei tempi di conservazione e dei diritti degli interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679. Il registro regionale è alimentato e aggiornato dai comuni aderenti sulla base di appositi accordi stipulati con la Regione nei quali sono definite, in particolare, le reciproche attività e responsabilità in merito ai dati in esso contenuti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema dell'accordo da stipulare tra Regione e comune ai sensi del comma 2 e sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento del registro regionale con particolare riguardo a:
4. Per i veicoli la cui targa è inserita nel registro regionale da uno dei comuni aderenti non è più necessario provvedere alla comunicazione del relativo numero di targa agli altri comuni aderenti nei casi di transito nelle rispettive ZTL. A tal fine, nella deliberazione di cui al comma 3 sono altresì individuate le modalità atte a garantire un'adeguata e periodica informazione ai cittadini in merito ai comuni aderenti.
5. Per la progettazione e realizzazione del registro regionale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 nel 2020 cui si provvede nel 2020 tramite incremento di euro 350.000,00 della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione nel 2020 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
6. Alle spese di gestione del registro regionale, stimate in euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020 e 2021, si provvede tramite incremento di euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021 della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
7. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 6 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
REGISTRO REGIONALE PER L'ACCESSO DEI VEICOLI ALLE ZTL
Art. 17 bis
(Registro regionale per la gestione coordinata dell'accesso dei veicoli alle ZTL)
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei veicoli autorizzati, in base alla normativa statale, a transitare in tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite dai comuni lombardi, allo scopo di semplificare e uniformare le modalità di accesso alle ZTL dei suddetti veicoli, attraverso il coordinamento e lo scambio di informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali.
2. Il registro regionale raccoglie i dati relativi alle targhe dei veicoli di cui al comma 1 e quelli necessari per la gestione delle suddette targhe, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati, dei tempi di conservazione e dei diritti degli interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679. Il registro regionale è alimentato e aggiornato dai comuni aderenti sulla base di appositi accordi stipulati con la Regione nei quali sono definite, in particolare, le reciproche attività e responsabilità in merito ai dati in esso contenuti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema dell'accordo da stipulare tra Regione e comune ai sensi del comma 2 e sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento del registro regionale con particolare riguardo a:
b) modalità di trasmissione in via telematica dei dati da parte dei comuni aderenti, nonché successivo e costante aggiornamento degli stessi;
c) modalità di interazione degli organi di polizia locale dei comuni aderenti, tramite apposita interfaccia dotata di sistemi di autenticazione e profilazione, limitatamente ai dati contenuti nel registro regionale, al fine di compiere i dovuti accertamenti e conseguentemente non dare corso alle procedure sanzionatorie a carico dei proprietari dei veicoli di cui al comma 1;
d) gestione e conservazione dei dati contenuti nel registro regionale, anche in relazione alle misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate.
4. Per i veicoli la cui targa è inserita nel registro regionale da uno dei comuni aderenti non è più necessario provvedere alla comunicazione del relativo numero di targa agli altri comuni aderenti nei casi di transito nelle rispettive ZTL. A tal fine, nella deliberazione di cui al comma 3 sono altresì individuate le modalità atte a garantire un'adeguata e periodica informazione ai cittadini in merito ai comuni aderenti.
5. Per la progettazione e realizzazione del registro regionale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 nel 2020 cui si provvede nel 2020 tramite incremento di euro 350.000,00 della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione nel 2020 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
6. Alle spese di gestione del registro regionale, stimate in euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020 e 2021, si provvede tramite incremento di euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021 della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
7. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 6 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia