Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23

Art. 31
(Obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione dell'articolo 12, commi 1 quinquies e 1 septies, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)
1. La presente norma disciplina, in attuazione dell'articolo 12, commi 1 quinquies e 1 septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, con le modalità previste allo stesso comma 1 quinquies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, da parte dei seguenti soggetti:
a) titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
b) operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni scadute, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), su richiesta della Regione;
c) operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche insistenti sul territorio regionale, sono tenuti, a decorrere dall'annualità 2020, a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, ai fini della relativa destinazione ai servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati ai sensi del comma 3, fermo restando che la fornitura di energia è destinata almeno al 50 per cento a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni, come previsto all'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999.
3. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, definisce:
a) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che i soggetti di cui al comma 1 sono annualmente obbligati a fornire gratuitamente alla Regione in relazione a ogni grande derivazione idroelettrica, in ragione della seguente espressione: Efornitura [kWh/anno] = (220 kWh*potenza nominale media di concessione espressa in kW);
b) la percentuale di energia eventualmente assegnata ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in misura ulteriore rispetto alla percentuale minima di cui al comma 2, graduabile in relazione a ciascun territorio provinciale in base alla diversa entità degli impianti presenti sui territori stessi, e da destinare a servizi pubblici e categorie di utenti eventualmente anche diversi da quelli destinatari della percentuale minima di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto ai sensi della lettera f) del presente comma; la percentuale di energia destinata ai territori interessati dalle derivazioni può essere determinata fino al 100 per cento per il territorio della provincia interamente montana ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));
c) le modalità per l'attuazione di eventuali interventi perequativi a beneficio dei territori provinciali non interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche, ove non venga destinata integralmente l'energia gratuita ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in base alla lettera b);
d) le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;
e) le modalità di riparto per la fornitura dell'energia gratuita tra la Regione e le altre Regioni o le Province Autonome interessate, previa intesa con le stesse, nel caso di grandi derivazioni che interessano anche il territorio delle Regioni o Province Autonome confinanti;
f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui al presente articolo e i criteri di riparto, con priorità per i servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, educativi e scolastici, ambientali, di protezione civile, attinenti al trasporto pubblico locale, sportivi e ricreativi, sentite le province e la Città metropolitana interessate;
g) le forme di controllo del ciclo di fornitura dell'energia gratuita, con particolare riferimento alla quantificazione dell'energia da fornire da parte dei soggetti a ciò tenuti, al permanere dei requisiti di fruizione in capo ai soggetti beneficiari e all'utilizzo del beneficio;
h) le forme di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.
4. La Provincia interamente montana di cui al comma 3, lettera b), provvede, in luogo della Regione, nell'ambito delle tipologie di servizi pubblici e delle categorie di utenti, nonché dei criteri di riparto individuati dalla Regione ai sensi di quanto previsto alla lettera f) dello stesso comma 3, alla individuazione dei soggetti beneficiari. La stessa Provincia provvede ai sensi del precedente periodo anche qualora la Regione si determini secondo quanto previsto al comma 7.
5. L'attribuzione dell'energia gratuita alle diverse utenze beneficiarie, individuate dalla Regione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è effettuata dalle province o dalla Città metropolitana territorialmente competenti in relazione alla percentuale di energia attribuita al rispettivo territorio, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le province o la Città metropolitana interessate e i soggetti di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce gli schemi-tipo delle convenzioni di cui al precedente periodo e dei relativi eventuali aggiornamenti.
6. Le convenzioni di cui al comma 5 stabiliscono i punti di consegna dell'energia fornita da parte dei soggetti di cui al comma 1 e la quantità della stessa energia espressa in kWh/anno.
7. In alternativa alla fornitura di energia di cui al comma 3, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire. In tal caso, la deliberazione di cui al precedente periodo definisce anche i contenuti di cui al comma 3, lettere da b) ad h).
8. In caso di monetizzazione ai sensi del comma 7, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a corrispondere alla Regione un importo basato sul controvalore in euro [Ce] determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria secondo la seguente espressione: Ce = [Vanno/Eanno] * Efornitura dove: Ce = Controvalore energia [€]; Vanno = Valore dell'energia oraria immessa in rete [€] ottenuta come sommatoria del prodotto dell'energia oraria immessa [kWh] * il prezzo zonale orario [€/kWh]; Eanno = Sommatoria dell'energia oraria effettivamente immessa in rete [kWh/anno]; Efornitura = Quantità di energia da fornire gratuitamente nell'anno [kWh/anno].
9. La Regione, ove proceda ai sensi del comma 7:
a) entro il 30 novembre di ogni anno eroga gli importi corrisposti ai sensi del comma 8 ai beneficiari dalla stessa individuati nell'ambito delle tipologie e delle categorie e secondo i criteri di riparto di cui al comma 3, lettera f), e al comma 7, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
b) entro il 31 ottobre di ogni anno trasferisce alla Provincia interamente montana di cui al comma 3, lettera b), gli importi spettanti per la relativa attribuzione, entro lo stesso termine di cui alla lettera a) del presente comma, ai beneficiari individuati dalla stessa Provincia ai sensi del comma 4.
10. In riferimento ai benefici disposti ai sensi del presente articolo la Regione, le province e la Città metropolitana di Milano applicano, ove necessario e per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
11. I benefici acquisiti tramite la fornitura di energia o la monetizzazione della stessa secondo quanto disposto ai precedenti commi costituiscono risorse aggiuntive a favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 3, lettera f), del comma 4 e del comma 7, specificamente destinate al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati.
12. In sede di definizione delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, commi 1 bis e 1 ter, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del d.l. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la Regione può definire specifiche disposizioni, anche diverse da quelle di cui al presente articolo, sull'obbligo di fornitura gratuita di energia anche in forma di monetizzazione della stessa.
13. Gli effetti finanziari derivanti dalle previsioni del presente articolo sono recepiti con legge di assestamento al bilancio 2020-2022 sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale in relazione a quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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