Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 24

Legge di stabilità 2020 - 2022

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;24

Art. 5
(Modifiche all’art. 48 della l.r. 10/2003)
1. All'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 5 ter 1 è sostituito dai seguenti: 'Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, la tassa automobilistica è ridotta del 15 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria indicata nel tariffario di cui all'articolo 41. La domiciliazione bancaria non è consentita per un parco veicolare superiore a cinquanta veicoli appartenenti allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio. Il superamento di tale limite alla data del 1° dicembre determina la decadenza dal beneficio con revoca d'ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d'imposta successivo.' ;
b) dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:
'd bis) esenzione per i veicoli adibiti esclusivamente alla funzione pubblica di protezione civile o di vigilanza ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati a enti pubblici territoriali.'.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 1 al titolo 1 ' Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per l'anno 2020 in euro 5.000.000,00, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale 'Bilancio di previsione 2020-2022', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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