Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 24

Legge di stabilità 2020 - 2022

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;24

Art. 6
1. All'articolo 77 della legge regionale 14luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:(4)
a) al primo periodo del comma 6 octies 1, le parole 'e il 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: '2019 e il 31 dicembre 2020'; la parola 'ovvero' è sostituita dalla seguente: 'oppure'; le parole 'imprese nel 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'imprese nel 2019 e nel 2020'; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e dal 1° gennaio 2020 per le imprese costituite o insediate nel corso del medesimo anno.';
b) dopo il comma 6 octies 1 è inserito il seguente:
'6 octies 2. Dal 1° gennaio 2020 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, oppure alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2020, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti. Il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2020.';
c) al comma 6 nonies, le parole 'La misura dell'agevolazione di cui al presente articolo opera' sono sostituite dalle seguenti: 'La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera';
d) il primo periodo del comma 6 undecies è sostituito dal seguente: 'Il beneficio di cui al comma 6 octies è riconosciuto esclusivamente per tre periodi di imposta decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, oppure per le sedi o le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese negli anni 2018, 2019 e 2020.';
e) al primo periodo del comma 6 duodecies le parole '31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2020'.
2. Dal beneficio di cui al comma 1 non discendono, nel triennio 2020-2022, impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate, stante l'allargamento della base imponibile al termine del periodo agevolato.
NOTE:
4. Vedi avviso di rettifica BURL 25 febbraio 2020, n. 9, suppl. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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