Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 24

Legge di stabilità 2020 - 2022

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;24

Art. 11
(Integrazione dell’art. 13 bis della l.r. 31/2008)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) (7) sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. La Regione sostiene le imprese iscritte all'albo di cui al comma 2 attraverso la concessione di contributi in capitale a fondo perduto per l'acquisto di macchine e attrezzature. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi, nonché l'ammontare degli stessi nel rispetto del comma 2 ter e provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
2 ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 bis si fa fronte, nel limite massimo di euro 100.000,00, nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimenta ri e pesca', programma 1 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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