Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 24

Legge di stabilità 2020 - 2022

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;24

Art. 13
(Istituzione del fondo per l'innovazione tecnologica)
1. Allo scopo di assicurare che l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - ARIA S.p.A. mantenga performances adeguate all'evoluzione del contesto lombardo, Regione istituisce un apposito fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi della società. Il fondo, denominato 'Fondo per l'innovazione tecnologica', è istituito alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' ed è alimentato con i risparmi conseguiti annualmente sulla base della differenza tra il valore di aggiudicazione e il valore dell'importo a base d'asta delle gare esperite da ARIA S.p.A. su delega di Regione, per l'acquisizione di lavori servizi e forniture, con l'esclusione delle gare finanziate con risorse del fondo sanitario e vincolate.
2. La dotazione massima del fondo di cui al comma 1è prevista in misura pari al 5 per cento del fatturato annuale della società e il suo utilizzo è subordinato all'approvazione da parte di Regione dei progetti di innovazione tecnologica proposti da ARIA S.p.A. Con legge di assestamento al bilancio dei singoli esercizi finanziari è assicurato l'aggiornamento delle risorse del fondo, sulla base dei risparmi conseguiti nel corso dell'anno, appositamente comunicati da ARIA S.p.A. e verificati ai fini della stipula dei contratti.
NOTE:
8. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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