Legge Regionale 21 febbraio 2020 , n. 3

Istituzione della Giornata regionale per le Montagne

(BURL n. 9 suppl del 25 Febbraio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-02-21;3

Art. 1
(Finalità)
1. È istituita la Giornata regionale per le Montagne, da celebrare annualmente nella prima domenica di luglio che rappresenta simbolicamente l'apertura della stagione turistico-escursionistica sui rifugi delle montagne lombarde. La giornata si prefigge la finalità di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio di risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche, idriche e forestali che le montagne lombarde rappresentano.
2. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, in armonia con le azioni previste dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), favorisce, in particolare:
a) le azioni tese alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e della dimensione economica, sociale e istituzionale delle comunità di montagna, secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile;
b) le informazioni per promuovere il valore dell'ambiente montano lombardo come riserva preziosa di biodiversità di interesse generale;
c) la diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, per far conoscere il paesaggio e le risorse agro-rurali anche attraverso le eccellenze enogastronomiche di montagna e i prodotti alimentari tipici lombardi;
d) i progetti e le esperienze volti alla fruizione sostenibile della montagna, al fine di migliorare il benessere psicofisico delle persone.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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