Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 12
(Requisiti di ammissione)
1. Alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche possono partecipare gli operatori economici per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
2. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all'articolo 13 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti.
3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nonché per i beni di cui all'articolo 2, comma 5, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo. L'istanza deve essere accompagnata, altresì, da idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando, fatto salvo l'importo minimo della cauzione stabilito all'articolo 21.
4. La Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti, nonché dell’entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti e dei beni messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, in relazione al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.(13)
5. Il bando definisce i requisiti, come previsti dai precedenti commi, anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati.
6. Gli operatori economici raggruppati o consorziati, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10.
7. È vietato partecipare alla gara per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti.
8. Non è consentito partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese.
NOTE:
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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