Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 15
(Obblighi e limitazioni gestionali)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, prevede per ciascuna concessione oggetto del bando specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riguardo:(14)
a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;
b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.
NOTE:
14. L'alinea è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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