Legge Regionale
8 aprile 2020
, n. 5
Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5
Art. 21
(Depositi cauzionali)
1. L'assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 20, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 20, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.
2. Il bando stabilisce l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia