Legge Regionale
21 maggio 2020
, n. 11
Legge di semplificazione 2020
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11
Art. 15
(Introduzione dell’articolo 19 bis alla l.r. 9/2001)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(16)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 19 inserito il seguente:
'Art. 19 bis
(Disposizioni acceleratorie per l'approvazione di progetti infrastrutturali relativi al trasporto rapido di massa ad impianti fissi)
1. Al fine di velocizzare l'espletamento delle procedure concernenti il settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi prioritarie per lo sviluppo economico del territorio regionale, nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, l'approvazione dei relativi progetti infrastrutturali di interesse regionale e provinciale può essere attribuita, previo accordo tra tutti gli enti pubblici coinvolti, anche al comune capoluogo della Città metropolitana o di una delle province territorialmente interessate dall'intervento, purché l'intervento interessi un sistema di trasporto rapido di massa afferente al comune capoluogo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il comune capoluogo approva il progetto infrastrutturale secondo le procedure e con gli effetti disciplinati dall'articolo 19. È ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi, prevista dal citato articolo 19, direttamente sul progetto definitivo.
3. Il presente articolo si applica anche alle infrastrutture di trasporto rapido di massa ad impianti fissi i cui progetti definitivi non sono stati approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2020'.'.
(Disposizioni acceleratorie per l'approvazione di progetti infrastrutturali relativi al trasporto rapido di massa ad impianti fissi)
1. Al fine di velocizzare l'espletamento delle procedure concernenti il settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi prioritarie per lo sviluppo economico del territorio regionale, nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, l'approvazione dei relativi progetti infrastrutturali di interesse regionale e provinciale può essere attribuita, previo accordo tra tutti gli enti pubblici coinvolti, anche al comune capoluogo della Città metropolitana o di una delle province territorialmente interessate dall'intervento, purché l'intervento interessi un sistema di trasporto rapido di massa afferente al comune capoluogo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il comune capoluogo approva il progetto infrastrutturale secondo le procedure e con gli effetti disciplinati dall'articolo 19. È ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi, prevista dal citato articolo 19, direttamente sul progetto definitivo.
3. Il presente articolo si applica anche alle infrastrutture di trasporto rapido di massa ad impianti fissi i cui progetti definitivi non sono stati approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2020'.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia