Legge Regionale
7 agosto 2020
, n. 18
Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18
Art. 5
(Modifiche agli articoli 1, 3 e 4 della l.r. 9/2020 )
1. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 1è sostituito dal seguente:
'1. Al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 è autorizzata a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.530.000.000,00, di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023.';
b) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 è autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il ricorso all'indebitamento per complessivi euro 3.530.000.000,00, rispettivamente per euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023; a tal fine la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti' - Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2020-2023 è incrementata di euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023.';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo appositamente istituito alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, denominato 'Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali' e conferito in gestione a Finlombarda s.p.a.. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri e modalità di gestione del fondo.';
d) al comma 10 dell'articolo 1, il periodo 'La somma restante delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 2.600.000.000,00, è destinata al sostegno degli investimenti regionali. La somma di euro 2.470.000.000,00 confluisce nell'anno 2021 all'apposito fondo 'Interventi per la ripresa economica' che Regione istituisce alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022' è sostituito dal seguente: 'La somma restante delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 3.130.000.000,00, è destinata al sostegno degli investimenti regionali. La somma di euro 3.000.000.000,00 confluisce, rispettivamente per euro 2.000.000.000,00 nel 2021, per euro 700.000.000,00 nel 2022 e per euro 300.000.000,00 nel 2023, nell'apposito fondo 'Interventi per la ripresa economica' che Regione istituisce alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli anni 2020-2022 e successivi.';
e) il comma 14 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'14. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2 potrà decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2022 con riferimento all'indebitamento degli anni 2020 e 2021, dal 1° gennaio 2023 con riferimento all'indebitamento dell'anno 2022 e dal 1° gennaio 2024 con riferimento all'indebitamento dell'anno 2023. I relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2022 in euro 38.149.427,00 per quanto riguarda la quota interessi e in euro 62.894.243,00 per quanto riguarda la quota capitale, trovano capienza, rispettivamente nel 2022 e per gli anni successivi, negli stanziamenti della missione 50 'Debito Pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 1 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 e successivi. A tali oneri è assicurata la copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.';
f) l'articolo 3è sostituito dal seguente:
'Art. 3
(Attribuzione della competenza a irrogare le sanzioni per infrazioni durante l'emergenza da COVID-19 e destinazione delle relative risorse)
1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, disposte con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, è attribuita agli enti di appartenenza degli ufficiali e agenti che hanno effettuato l'accertamento delle medesime violazioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di applicazione della sanzione amministrativa per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', non è ancora stata emanata l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981. In tal caso, gli uffici regionali trasmettono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della sopracitata legge regionale all'autorità competente, individuata ai sensi del comma 1, la documentazione inerente all'accertamento, nonché eventuali scritti difensivi e documenti, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 689/1981.
3. Gli introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022, derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle misure regionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, accertate prima dell'entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', sono destinati per l'anno 2020 alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite agli enti di appartenenza degli ufficiali e agenti che hanno effettuato l'accertamento delle violazioni in base all'articolo 13 della legge n. 689/1981.';
(Attribuzione della competenza a irrogare le sanzioni per infrazioni durante l'emergenza da COVID-19 e destinazione delle relative risorse)
1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, disposte con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, è attribuita agli enti di appartenenza degli ufficiali e agenti che hanno effettuato l'accertamento delle medesime violazioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di applicazione della sanzione amministrativa per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', non è ancora stata emanata l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981. In tal caso, gli uffici regionali trasmettono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della sopracitata legge regionale all'autorità competente, individuata ai sensi del comma 1, la documentazione inerente all'accertamento, nonché eventuali scritti difensivi e documenti, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 689/1981.
3. Gli introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022, derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle misure regionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, accertate prima dell'entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', sono destinati per l'anno 2020 alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite agli enti di appartenenza degli ufficiali e agenti che hanno effettuato l'accertamento delle violazioni in base all'articolo 13 della legge n. 689/1981.';
g) al comma 1 dell'articolo 4 l'importo di 'euro 70.000.000,00' è sostituito dal seguente: 'euro 450.000.000,00'.
2. Agli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate dal presente articolo alla l.r. 9/2020 si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia