Legge Regionale
7 agosto 2020
, n. 18
Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18
Art. 17
(Misure straordinarie a favore delle imprese in materia di recupero di entrate extratributarie)
1. Anche tenuto conto dei danni subiti dall'intero settore produttivo a causa dell'emergenza da COVID-19, Finlombarda s.p.a. è autorizzata a rinunciare al recupero del credito regionale in gestione a fronte dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) in relazione alle posizioni per le quali risultano abbandonate le azioni di recupero dello stesso credito da parte degli istituti di credito convenzionati con la stessa società.
2. La Giunta regionale è autorizzata a non procedere alla revoca dei contributi a fondo perduto concessi, a valere sulle risorse del fondo costituito presso Finlombarda s.p.a. per l'attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), a beneficio di imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano cessate o in procedura concorsuale o di liquidazione, tenuto anche conto della loro situazione di difficoltà economica aggravata dall'insorgere dell'emergenza da COVID-19.
3. Alle misure straordinarie disposte con i commi 1 e 2, se riferite ad imprese che non hanno cessato l'attività, si applica quanto previsto, in materia di aiuti di Stato, dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano automaticamente, senza presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati; le predette disposizioni non si applicano alle procedure per le quali risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, già formalizzate dalla Regione ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e alle richieste di rateizzazione dei crediti in corso di pagamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia