Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 23
(Modifiche agli articoli 23, 32 e 48 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 bis dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'7 bis. Nell'esercizio della caccia di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché un copricapo avente le medesime caratteristiche. Per le altre forme di caccia, inclusa la caccia all'attesa o alla posta, è obbligatorio indossare un indumento, un copricapo o un accessorio di colori ad alta visibilità, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.';
b) i commi 1 e 2 dell'articolo 32 sono sostituiti dai seguenti:
'1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria un contributo base, determinato dagli stessi comitati di gestione, di importo non superiore a euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso.
2. Con riferimento alle forme di caccia consentite dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e c), con esclusione dell'appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, i comitati di gestione, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, possono determinare un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini di caccia.';
c) al comma 5 dell'articolo 48, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera t), della legge regionale 9 giugno 2020, n. 13 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020), dopo le parole 'devono indossare un'uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura' sono aggiunte le seguenti: 'ai sensi della normativa statale vigente.'.
NOTE:
25. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi