Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 27
1. All'articolo 8 bis della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) (29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La competenza a irrogare le sanzioni spetta ai comuni mentre la competenza a introitare le somme spetta alla Regione' ;
b) al comma 2, dopo le parole 'conservazione del materiale' sono aggiunte le seguenti: ', nonché individua una quota parte dell'introito derivante delle predette sanzioni da destinarsi ai Comuni a copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio ed al fine di intraprendere azioni di difesa e sensibilizzazione ambientale.'.
NOTE:
29. Si rinvia alla l.r. 29 settembre 2003, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi