Legge Regionale
30 settembre 2020
, n. 19
Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;19
Art. 7
(Collaborazione istituzionale)
1. Per le iniziative di cui alla presente legge, la Regione promuove la collaborazione, anche tramite apposite intese, con:
f) altri soggetti di volta in volta interessati, con particolare riferimento a quelli previsti dalla l.r. 22 maggio 2004 , n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile) e dall'articolo 2 della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia