Legge Regionale 30 settembre 2020 , n. 19

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;19

Art. 7
(Collaborazione istituzionale)
1. Per le iniziative di cui alla presente legge, la Regione promuove la collaborazione, anche tramite apposite intese, con:
a) l'Esercito italiano e in particolare con i reparti delle truppe alpine;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
c) gli enti locali, comprese le comunità montane e i bacini imbriferi montani;
d) il Club alpino italiano gruppo regionale Lombardia e le relative sezioni sul territorio;
e) le associazioni professionali e gli enti del Terzo settore;(3)
f) altri soggetti di volta in volta interessati, con particolare riferimento a quelli previsti dalla l.r. 22 maggio 2004 , n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile) e dall'articolo 2 della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna).
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione può altresì coinvolgere, anche tramite apposite convenzioni, le Agenzie di tutela della salute, le Aziende socio sanitarie territoriali, le Aziende ospedaliere, nonché l'Agenzia regionale dell'emergenza urgenza.
NOTE:
3. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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