Legge Regionale
27 novembre 2020
, n. 22
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020
(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22
Art. 16
(Disposizioni in merito alla designazione e nomina del componente del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 215 e 218 del d.lgs. 36/2023)(15)
1. Per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori superiore a 20 milioni di euro, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e del terzo componente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’articolo 218 del medesimo d.lgs. 36/2023, nel rispetto dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dalla citata normativa statale.(16)
2. Per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori pari o inferiore a 20 milioni di euro la designazione del presidente del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 215 del d.lgs. 36/2023 e la nomina del terzo componente del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 218 del medesimo d.lgs. 36/2023, sono attribuite alla provincia territorialmente competente. Se l'opera ha estensione interprovinciale la competenza è attribuita alla provincia sul cui territorio l'opera presenta l'estensione territoriale prevalente.(17)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle opere di interesse della Città metropolitana per le quali resta ferma la competenza attribuita alla stessa Città metropolitana dal comma 2 dell’articolo 1 e dall’articolo 6 dell’Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023. Se l'opera si estende sul territorio della Città metropolitana e di una o più province si applica quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo.(18)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia