Legge Regionale
14 dicembre 2020
, n. 24
Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020
(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;24
Art. 7
(Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020)
1. All'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19)(3)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
' 2 ter. Le risorse di cui al comma 1 possono essere inoltre utilizzate per corrispondere la premialità di cui all'articolo 5, comma 2, e per il finanziamento dei contratti di cui all'articolo 6 della legge regionale recante (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020).' .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia