Legge Regionale
28 dicembre 2020
, n. 26
Legge di stabilità 2021-2023
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26
Art. 5
(Modifiche all'articolo 20 bis della l.r. 6/2015 e disposizione finanziaria)
1. All'articolo 20 bis della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. È, altresì, riconosciuto un contributo, a titolo di indennizzo, mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio.';
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o dal riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta dell'operatore allo svolgimento del servizio.';
2. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 previsti per l'anno 2021 in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse appostate con legge di approvazione del bilancio regionale 2021-2023 alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia