Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 26

Legge di stabilità 2021-2023

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26

Art. 5
(Modifiche all'articolo 20 bis della l.r. 6/2015 e disposizione finanziaria)
1. All'articolo 20 bis della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. È, altresì, riconosciuto un contributo, a titolo di indennizzo, mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio.';
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o dal riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta dell'operatore allo svolgimento del servizio.';
c) al primo periodo del comma 4 dopo le parole 'nello svolgimento del servizio' sono inserite le seguenti: 'e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa';
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2020.'.
2. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 previsti per l'anno 2021 in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse appostate con legge di approvazione del bilancio regionale 2021-2023 alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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