Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 26

Legge di stabilità 2021-2023

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26

Art. 6
(Partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti e dalle direttive dell'Unione europea)
1. Al fine di assicurare la tempestiva e adeguata partecipazione della Regione all'attuazione, in materie riservate alla propria competenza, degli interventi previsti dai regolamenti o dalle direttive dell'Unione europea sono allocate alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, specifiche risorse il cui ammontare è determinabile annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. La Regione, attraverso la dotazione finanziaria di cui al comma 1, promuove la propria partecipazione ai programmi e progetti europei a valere sui fondi a gestione diretta della Commissione europea, contribuendo all'attuazione dei risultati attesi di legislatura e valorizzando le opportunità della cooperazione in sussidiarietà anche internazionale. A fronte di progetti di durata pluriennale approvati dalla Commissione europea, le somme stanziate intervengono a copertura delle spese correnti e delle spese in conto capitale, relativamente alla quota di costi ammissibili non coperta dalla Commissione europea, secondo le regole e le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Per consentire la partecipazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale può procedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di bilancio per iscrivere le somme di cui al comma 1 in appositi nuovi capitoli con missioni e programmi diversi da quello di cui al comma 1 o in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti, con missioni e programmi diversi da quello di cui al comma 1.
4. Per gli anni 2021-2023 è autorizzato lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
5. È altresì autorizzato per gli anni 2024, 2025 e 2026 rispettivamente lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la cui copertura finanziaria è assicurata con le entrate correnti dei Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale nell'ambito delle operazioni di equilibrio dei singoli esercizi finanziari. È aggiornato conseguentemente per le annualità 2024-2026 l'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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