Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 26

Legge di stabilità 2021-2023

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26

Art. 7
(Modifica all’articolo 44 della l.r. 10/2003 in tema di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) (8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 19 ter dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:
'19 quater. Per l'anno tributario 2021 non è dovuta la tassa automobilistica per i veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus con conducente o mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente. I veicoli esenti devono risultare strumentali alle attività esercitate.
19 quinquies. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 19 quater nell'esercizio finanziario 2021 stimati in euro 3.500.000,00 si fa fronte con le risorse del 'Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter D.L.18/2020, convertito in legge con L. 27/2020', istituito alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01' 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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