Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 26

Legge di stabilità 2021-2023

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26

Art. 10
(Rimessione in termini per il completamento di interventi di manutenzione urgente del territorio)
1. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi regionali concessi, mediante bandi per la manutenzione urgente del territorio, agli enti locali o a loro forme aggregative stabili, la Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), uno o più provvedimenti di rimessione in termini a favore degli enti decaduti dal beneficio nell'anno 2020, previa motivata richiesta, inviata alla Regione non oltre il 31 gennaio 2021, da parte degli enti interessati che, entro la data del 28 settembre 2020, abbiano almeno avviato i lavori per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo. Gli interventi per i quali gli enti beneficiari siano stati rimessi in termini ai sensi del precedente periodo devono in ogni caso concludersi entro il 30 aprile 2021 ed essere rendicontati entro il 31 maggio 2021.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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