Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 26

Legge di stabilità 2021-2023

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 10/2003 in tema di tassa automobilistica regionale e compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina per autotrazione e norme finanziarie)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 38, la parola 'finanziaria' è soppressa e dopo le parole 'persone fisiche o giuridiche' sono inserite le seguenti: 'di cui all'articolo 39';
b) al comma 7 bis dell'articolo 38, le parole 'o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)' e le parole 'o del provvedimento di omologazione fino alla chiusura della relativa procedura' sono soppresse;
c) al secondo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44, le parole 'e nell'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'e negli anni 2020 e 2021', le parole 'nei medesimi anni 2018, 2019 e 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'nei medesimi anni 2018, 2019, 2020 e 2021' e dopo le parole 'EURO 0, 1, 2, 3' è aggiunto il numero: ', 4';
d) all'ultimo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o di noleggio a lungo temine senza conducente di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)';
e) al primo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, dopo le parole 'EURO 0, 1, 2, 3' è aggiunto il numero: ', 4';
f) all'ultimo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, le parole 'negli anni 2018, 2019 e 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021';
g) al comma 5 ter dell'articolo 48, le parole 'In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis' sono soppresse e le parole 'o adibiti ad uso noleggio senza conducente' sono sostituite dalle seguenti: 'o di noleggio a lungo termine senza conducente';
h) l'articolo 83 è abrogato ed è conseguentemente soppressa la lettera b) del comma 4 dell'articolo 1.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 19 bis dell'articolo 44, come modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per l'anno 2021 in euro 2.550.000,00 si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'. Per i successivi esercizi 2022 e 2023 la minore entrata, stimata pari a euro 2.550.000,00 è compensata dalla maggiore entrata, stimata in ugual misura, derivante dall'allargamento della base imponibile generato dall'applicazione della misura nelle annualità precedenti.
3. Per l'estensione del contributo di rottamazione nell'anno 2021 ai veicoli alimentati a gasolio EURO 4 prevista al comma 19 bis 1 dell'articolo 44, come modificato dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo, è autorizzata alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 la spesa di euro 675.000,00. A detta spesa inclusa nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2021-2023 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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