Legge Regionale
28 dicembre 2020
, n. 26
Legge di stabilità 2021-2023
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26
Art. 13
(Modifica all’articolo 81 bis della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(14)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 81 bis è aggiunto il seguente:
'2 bis. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, il versamento delle entrate regionali affidate al concessionario della riscossione coattiva viene effettuato direttamente sul conto corrente della tesoreria regionale oppure sui conti correnti postali della Regione utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 82/2005 o le altre modalità previste dallo stesso Codice dell'amministrazione digitale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia