Legge Regionale 2 aprile 2021 , n. 4

Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-04-02;4

Art. 1
(Misure di sostegno al tessuto economico lombardo)
1. Al fine di sostenere il tessuto economico lombardo nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la Regione destina agli enti locali risorse complessive pari ad euro 101.000.000,00 di cui euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro 76.500.000,00 nel 2022:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle emissioni climalteranti;
e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili;
f) infrastrutture sociali;
g) bonifiche ambientali dei siti inquinati;
h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono allocate rispettivamente per euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro 76.500.000,00 nel 2022 alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023, e sono garantite:
a) per euro 99.636.000,00 di cui euro 23.598.000,00 nel 2021 ed euro 76.038.000,00 nel 2022 a valere sulle assegnazioni statali di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
b) per euro 1.364.000,00 di cui euro 902.000,00 nel 2021 ed euro 462.000,00 nel 2022 con le risorse regionali stanziate alla missione 20, programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
3. Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le risorse di cui al comma 2 confluiscono nel fondo appositamente istituito alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023, denominato 'Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali' e conferito in gestione a Finlombarda S.p.a. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri e modalità di gestione del fondo.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni secondo la classe di popolazione definita sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020, vale a dire per i comuni da 0 a 3.000 abitanti euro 30.000,00 ciascuno, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti euro 60.000,00 ciascuno, per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti euro 100.000,00 ciascuno, per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti euro 140.000,00 ciascuno, per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti euro 200.000,00 ciascuno, per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti euro 280.000,00 ciascuno, per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti euro 570.000,00 ciascuno, per i comuni oltre i 250.000 abitanti euro 1.100.000,00 ciascuno.
5. La Giunta regionale definisce in dettaglio criteri, tempi e modalità per l’assegnazione e l’erogazione delle risorse di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea). La Giunta regionale, al fine di assicurare il pieno impegno delle risorse, definisce i termini per i comuni beneficiari per il conseguimento del contributo con riferimento all’affidamento dei lavori, tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dei relativi accordi e intese attuativi raggiunti tra la Regione e lo Stato.(1)
7. Alle risorse destinate all'attuazione delle misure di cui al presente articolo e alle risorse erogate a qualsiasi titolo agli enti locali nel corso del 2021 non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la Regione. In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento percento del valore delle opere finanziate.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 145/2018.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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