Legge Regionale
19 maggio 2021
, n. 7
Legge di semplificazione 2021
(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6
Art. 11
(Inserimento dell'articolo 55 quater nella l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(11), dopo l'articolo 55 ter è inserito il seguente:
'Art. 55 quater
(Semplificazione amministrativa per la realizzazione di interventi nel settore forestale)
1. Nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle domande di contributo riferite a bandi per il finanziamento di interventi riguardanti le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, comma 1, l'arboricoltura da legno e pioppicoltura di cui all'articolo 50 bis, la realizzazione di sistemi forestali di cui all'articolo 55 o l'impianto di siepi e filari, adottati dalla Regione o da altri enti ai quali la stessa Regione abbia conferito tale facoltà, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, delle riserve naturali o dei siti di Rete Natura 2000 devono effettuare, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, una verifica preliminare di compatibilità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali o con le misure di conservazione delle zone facenti parte della Rete Natura 2000. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la verifica si intende assolta con esito positivo.
2. La verifica preliminare con eventuali prescrizioni o tacitamente resa dagli enti gestori di cui al comma 1 lascia, in ogni caso, impregiudicata la necessità di acquisire i titoli abilitativi, ove prescritti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi i titoli abilitativi di cui al d.lgs. 42/2004.'.
(Semplificazione amministrativa per la realizzazione di interventi nel settore forestale)
1. Nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle domande di contributo riferite a bandi per il finanziamento di interventi riguardanti le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, comma 1, l'arboricoltura da legno e pioppicoltura di cui all'articolo 50 bis, la realizzazione di sistemi forestali di cui all'articolo 55 o l'impianto di siepi e filari, adottati dalla Regione o da altri enti ai quali la stessa Regione abbia conferito tale facoltà, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, delle riserve naturali o dei siti di Rete Natura 2000 devono effettuare, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, una verifica preliminare di compatibilità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali o con le misure di conservazione delle zone facenti parte della Rete Natura 2000. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la verifica si intende assolta con esito positivo.
2. La verifica preliminare con eventuali prescrizioni o tacitamente resa dagli enti gestori di cui al comma 1 lascia, in ogni caso, impregiudicata la necessità di acquisire i titoli abilitativi, ove prescritti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi i titoli abilitativi di cui al d.lgs. 42/2004.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia