Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 17
1. All'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria),(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole 'muniti di anellini inamovibili' sono inserite le seguenti: 'in materiale metallico, plastico o altro materiale idoneo';(13)
b) [i commi 5 bis e 5 quater sono abrogati.](14)
NOTE:
13. Vedi sentenza n. 126/2022 della Corte costituzionale Torna al richiamo nota
14. La Corte costituzionale, con sentenza n. 126/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera b). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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