Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 19
1. All'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2.1 le parole '31 maggio' sono sostituite dalle seguenti: '31 luglio';
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il termine del 31 marzo non si applica al cacciatore che non abbia esercitato la caccia nell'anno precedente.';
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Sulla base di motivate esigenze la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono disporre, su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche oltre il termine del 31 marzo.' .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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