Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 24
1. All'articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In ogni caso non possono essere concessi contributi per interventi di prevenzione dei danni che già beneficiano di altre agevolazioni finanziarie concesse per la stessa finalità, inclusi i contributi derivanti da provvedimenti statali o dell'Unione europea.' .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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